Regolamento viaggi d'istruzione e visite guidate

Viaggi di istruzione

Tipo di documento

Regolamento

Descrizione

Il documento illustra le finalità e le tipologie di viaggi di istruzioni, uscite didattiche etc., il ruolo dei diversi organi competenti, l'iter procedurale e altre informazioni utili.

Testo del regolamento


ARTICOLO 1. – FINALITÀ

 

  1. I Viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa del Liceo Statale “Sandro Pertini”; dunque, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, possono essere anche parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e professionali della o delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Non sono certamente attività esclusivamente ricreative. Esse devono servire a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni di lezione.
  2. Il Liceo Statale “Sandro Pertini”, anche tramite la sua articolazione interna per indirizzi, procede all'inizio dell'anno ad una precisa programmazione di tali attività in accordo con il POF e, come per tutte le altre attività didattiche, esse sono programmate seguendo un iter didattico articolato e completo, ossia stabilendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e la loro valutazione.
  3. Lo scopo del Viaggio di istruzione o della Visita guidata è quello di potenziare e integrare le conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica, mentre la scelta dei luoghi meta del Viaggio o della Visita (Città, Musei, Parchi, Aziende, ecc.) deve essere fatta sulla base di diversi fattori, quali:

-   la finalità del Viaggio o della Visita;

-   la fascia di età degli alunni interessati;

-   le conoscenze e le competenze degli alunni interessati;

-   le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;

-   i temi che si pensa dì integrare e approfondire con il Viaggio o la Visita.

Dunque, trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, che coinvolgano l'intervento di tutti gli Organi collegiali della Scuola quali il Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. Da qui la necessità della formulazione e dell'adozione di uno specifico Regolamento per definire gli adempimenti connessi con dette attività e le figure coinvolte, con ì relativi compiti.

4. Il Viaggio o la Visita è sicuramente parte integrante dell'Offerta formativa dell'Istituzione scolastica e costituisce senza dubbio, da una parte un momento importante di apprendimento al dì fuori dell'aula scolastica, dall'altra un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento delle discipline curricolari e ì rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e della responsabilizzazione dì gruppo, ossia un'occasione di socializzazione. Nello stesso tempo, però, essi devono costituire un momento di verifica e di riflessione per rendere più consapevoli e più approfondite le proprie conoscenze, grazie anche alla presenza dei docenti. Il Viaggio o la Visita devono, dunque, essere parte integrante e sostanziale del Piano dell'Offerta Formativa.

 

ARTICOLO 2 - LE TIPOLOGIE DI VIAGGI

 

1. I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

 

A) Viaggi di integrazione culturale.

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, la Scuola incoraggia le iniziative di gemellaggio con scuole e/o istituti di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole e istituzioni educative meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla UE.

 

B) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Sono essenzialmente finalizzati alla acquisizione di esperienze tecnico – scientifico - professionali. Al riguardo, per la scuola secondaria di II grado assumono tale tipologia i viaggi laddove le mete investano particolare rilevanza e interesse dal punto di vista delle competenze disciplinari.

 

C) Viaggi connessi ad attività sportive.

Devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica-culturale.

 

D) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali.

Possono essere considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione in materia ambientale per l'importanza che hanno i Parchi Nazionali e le Aree Protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione.

 

E) Visite guidate.

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, o anche in parti di essa (es. in una mattinata) presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Per le visite presso i musei la scelta è generalmente limitata ad un numero contenuto di partecipanti, al fine di consentire una fruizione qualitativamente più alta e consapevole dell’offerta estetica e culturale. Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, dì meglio gestire il libero ingresso ai docenti accompagnatori di gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio è fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o dì alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge n. 332 del 27 giugno 1985.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione educativa e scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

 

F) Scambi culturali

Si effettuano essenzialmente con scuole di altre nazioni ed hanno come obiettivo la conoscenza della realtà linguistica del paese straniero o il suo approfondimento. Possono inoltre rientrare all’interno di determinati ambiti promossi dagli organismi nazionali (Miur, reti di scuole, etc.) ed internazionali (Leonardo, Comenius, etc.). In genere coinvolgono gruppi di studenti individuati tramite apposito progetto (una classe o più classi, oppure gruppi di studenti selezionati tra classi o gruppi con determinate caratteristiche).

 

G) Particolari categorie di interventi relativi di attività scolastica ed educativa al di fuori delle aule e/o della struttura residenziale, che non rientrano nell'accezione dei Viaggi d’istruzione.

1.     Le uscite didattiche

Normalmente intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario scolastico; esse si svolgono di norma sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica ed hanno una durata limitata alla mattinata.

2.     Le lezioni sul campo

Normalmente intese come momenti in cui gli alunni, accompagnati da Docenti e/o da personale educativo e/o esperti, sono messi di fronte ad ambienti, posti e situazioni da osservare, da "leggere" e da "interpretare", al fine dell'ampliamento delle conoscenze; la nozione di "campo" è da assumere nel significato più ampio possibile, quale per esempio, quello di palcoscenico, di redazione giornalistica, di azienda di soggiorno, di tipografia, ecc.

3.     Iniziative esterne alla scuola

Normalmente intese come azioni e interventi di solidarietà nei confronti di persone colpite da gravi disagi, possono comportare azioni e attività di promozione e aiuto verso gruppi di persone, di alunni e/o di fasce sociali deboli ed emarginate.

 

ARTICOLO 3 – ORGANI COMPETENTI

 

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti didattici e formativi presenti nel P.O.F. Pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi.

2. Il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del POF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di classe si atterranno nelle proposte di Viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete.

3.I Consigli di classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte di viaggi, conformi all'Allegato A al presente Regolamento, di cui è parte integrante.

4. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la congruità delle proposte con il presente Regolamento.

5. Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli dì Classe entro il 15 Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, sull'apposito schema (Allegato A al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante), con l'individuazione del Referente – Responsabile del Viaggio, seguendo:

-         gli orientamenti di programmazione educativa e didattica e i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti; le indicazioni formulate dai suoi componenti;

-         l'iter procedurale indicato ne! presente Regolamento

e individuando:

-       gli itinerari e de! programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;

-       i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali docenti accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari;

-       il periodo di effettuazione del viaggio dì istruzione;

-       le mete;

-      i tempi;

-      il numero delle varie tipologie di viaggi;

-      il numero degli alunni partecipanti;

-      il/i mezzo/i di trasporti da utilizzare.

Ogni Consiglio di classe può modificare le proposte successivamente.

6. Subito dopo la presentazione delle proposte, e comunque entro il 30 Novembre, il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.

 

ARTICOLO 4 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: LA SCELTA DELL'AGENZIA

 

1.     L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione può avvenire in due modi;

a) mediante acquisto di "pacchetti tutto compreso" richiedendolo alle agenzie appositi preventivi, conformi all'Allegato B a! presente Regolamento dì cui è parte integrante e sostanziale. In questo caso si fa riferimento al D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995;

b) Mediante un progetto della Scuola / Istituzione educativa mirato a specifici obiettivi didattici; in questo caso si richiede la prestazione alle Agenzie con appositi preventivi, conformi sempre all'Allegato B del presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, predisponendo un preciso capitolato d'oneri, conforme all'Allegato C del presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, con norme a cui l'Agenzia dovrà attenersi.

2.     La scelta dell'Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta tra almeno tre interpellate, deve essere effettuata dal Dirigente scolastico che interpella direttamente e discrezionalmente tali ditte. La scelta avviene sulla base della convenienza economica e della qualità del servizio richiesto e offerto.

Il contratto con laDitta prescelta viene sottoscritto dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui il costo del contratto non superi la somma di 2.000 euro (elevabile annualmente dal Consiglio di Istituto), il Dirigente scolastico, discrezionalmente, può rivolgersi direttamente ad una ditta senza comparazione delle offerte di almeno tre.

3.     La lettera di invito deve contenere, tra l'altro:

        a) le condizioni contrattuali, con l'invio di uno schema di Capitolato d'oneri e l'indicazione che devono essere rispettate almeno le caratteristiche di massima in esso contenute;

        b) i termini e le modalità di esecuzione del viaggio; e i termini e le modalità di pagamento;

        c)     gli elementi di valutazione, in ordine di priorità, in relazione sia alle caratteristiche di qualità che agli aspetti economici;

4.     Gli elementi di qualità da indicare per la selezione dell'Agenzia sono, di norma:

- Il tipo di mezzo di trasporto;

- il tipo di albergo;

-  il trattamento nella ristorazione;

-  i servizi offerti;

-  i servizi opzionali;

- le gratuità;

- le condizioni di copertura della polizza assicurativa;

- le garanzie e il tipo di assistenza;

i) le garanzie di sicurezza per la guida;

j) la completezza e regolarità dei documenti allegati;

5.     Agli elementi di qualità di cui al punto precedente viene assegnato un punteggio trasmesso alle Agenzie all’atto della richiesta per la fornitura del servizio; ciò al fine di facilitare la scelta dell'offerta ritenuta migliore.

6.     La commissione, appositamente nominata dal Dirigente scolastico per l'esame e la valutazione dei preventivi, ha il compito di:

-  compilare la lista delle Agenzie ritenute più idonee da sottoporre al Dirigente scolastico per la richiesta dell'offerta, sulla base di documentazione e notizie acquisite nei modi ritenuti più opportuni;

- stabilire, se lo si ritiene opportuno, i coefficienti di valutazione degli elementi di qualità;

- esaminare le offerte insieme con il Dirigente scolastico e accertarne la regolarità;

-  valutare gli elementi delle offerte sulla base dei coefficienti di valutazione proposti;

- formulare la graduatoria per la scelta della Ditta miglior offerente.

7.     La procedura di valutazione delle offerte da parte della Commissione di cui al comma 6 del presente articolo tiene conto dei seguenti parametri:

- il tipo di mezzo di trasporto; (fino a punti 10)

- il tipo di albergo; (fino a punti 10)

- il trattamento nella ristorazione; (fino a punti 10)

- i servizi offerti; (fino a punti 10)

- I servizi opzionali; (fino a punti 10)

- le gratuità; (fino a punti 10)

- le condizioni di copertura della polizza assicurativa; (fino a punti 10)

- le garanzie e il tipo dì assistenza; (fino a punti 10)

- le garanzie di sicurezza per la guida; (fino a punti 10)

- la completezza e regolarità dei documenti allegati; (fino a punti 10)

II punteggio minimo di valutazione al di sotto del quale le offerte non possono essere ritenute accettabili è pari a 60 punti. Pertanto quelle offerte cui viene attribuito un punteggio inferiore a 60 vengono eliminate.

8. Al termine della valutazione delle offerte la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, formula un verbale di tutto il lavoro svolto, illustrando sinteticamente tutte le operazioni svolte e sulla scorta di tali conclusioni il Dirigente scolastico stipula il contratto con l'Agenzia prescelta.

9. In definitiva tutta la procedura può così essere riassunta:

a) scelta del tipo di servizio: pacchetto tutto compreso o progettazione mirata;

b) scelta delle Agenzie da invitare alla gara;

c) predisposizione degli inviti alle Agenzie per la richiesta delle offerte;

d) trasmissione della lettera di invito con allegato il capitolato d'oneri e dei criteri di valutazione;

e) esame delle offerte ricevute sia sotto il profilo della regolarità sia sotto il profilo della qualità e sia sotto il profilo della convenienza economica, con l'assegnazione di un punteggio;

f) formulazione di una graduatoria in riferimento  all'esame effettuato;

proposta al Dirigente scolastico di aggiudicazione della gara;

g) stipula del contratto, da parte del Dirìgente scolastico, con l'Agenzia prescelta.

10. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del Consiglio di Istituto (da inviare all'Ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca:

a)      di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo la legge regionale 28/1997 e successive modifiche) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro - elenco, del titolare e del direttore tecnico;

b)      di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c)       di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in  materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo comma 11.

11.    Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del Consiglio di Istituto (da inviare, nei casi previsti, all'Ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alta lettera c) del precedente punto 10:

a)      fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);

b)      fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

c)       fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;

d)      fotocopia della patente «D» e del certificato di abilitazione professionale «KD» del o dei conducenti;

e)      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza

f)        attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno euro 2.582,28 per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

g)      dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

h)      fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;

i)         attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

j)        dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M. C.T.C..

12.   In occasione di visite guidate e di brevi visite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'Ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria specifica competenza.

13.   Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta dì autotrasporti deve garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b)che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

e) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

14.   Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

 

ARTICOLO 5 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: I COSTI

 

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali e del bilancio dell'istituzione, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.

2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul bilancio della scuola.

3. Poiché i viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nella Programmazione educativa edidattica si dovranno proporre iniziative che, economicamente, mettano in grado tutti gli alunni di parteciparvi. Nessun alunno può essere escluso da una visita guidata o viaggio di istruzione per motivi economici.

4. La scuola deve informare le famiglie del costo dei viaggi prima che le stesse diano l’adesione.

5. Gli eventuali contributi degli EE.LL. per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate saranno ripartiti tra gli alunni partecipanti, appartenenti a ciascun ente erogante; detta ripartizione potrà avvenire erogando i contributi, non appena introitati sul bilancio della Scuola, agli alunni partecipanti mediante mandato emesso presso l'Istituto Cassiere, ovvero facendo versare agli alunni partecipanti una quota ridotta di partecipazione.

6. Si sottolinea l’opportunità di organizzare lo stesso viaggio per più classi (ove possibile per classi parallele) al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno. Le spese per ciascun alunno saranno sostenute dalle famiglie, detratti i contributi a carico del bilancio della Scuola o eventualmente degli Enti locali.

7. Le spese complete per i Docenti accompagnatori sono a totale carico della scuola o dell’Istituzione educativa, comprese le missioni, eventualmente utilizzando le eventuali gratuità messe a disposizione della Ditta di trasporto, se non già utilizzate per quanto previsto al successivo comma 8.

8. Nei limiti di disponibilità di bilancio la scuola potrà sostenere interamente le spese relative alla partecipazione di quegli alunni che saranno individuati come indigenti dal relativo Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, anche utilizzando le eventuali gratuità messe a disposizione della Ditta di trasporto, ovvero potrà autorizzare per essi il pagamento dì quote ridotte.

9. All'atto dell'adesione l'alunno è tenuto a versare il 50 della quota richiesta e, in caso dì rinuncia, la scuola rimborserà la quota versata, fatta eccezione per i costi già sostenuti e per le eventuali penalità dell'Agenzia.

 

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI ALUNNI

 

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero di norma non inferiore al 75% del totale degli alunni delle classi stesse. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Gli alunni che non partecipano alla visita guidata o al viaggio di istruzione devono essere accolti in classi  parallele o in altre classi, nelle ore in cui i Docenti che avrebbero dovuto tenere le lezioni sono i Docenti accompagnatori. Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di classe, per comprovati motivi, ritenga di non far partecipare. La percentuale sarà sempre calcolata per difetto. Deroghe a tale criterio possono essere adottate dal Dirigente scolastico ma nella misura massima dì un alunno per classe.

2. È bene che ad ogni viaggio partecipino alunni compresi nella stessa fascia di età e che si eviti il più possibile l'insorgere di discriminazioni, soprattutto quando viene richiesto un intervento finanziario anche consistente da parte delle relative famiglie. Possono comunque effettuare visite guidate o viaggi di istruzione insieme anche classi diverse.

3. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento. Per i viaggi all'estero necessita un documento valido per l'espatrio, che può essere anche collettivo, purché ognuno sia munito di documento di riconoscimento e di valido documento sanitario.

4. Tutti gli alunni minorenni potranno partecipare ai Viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, conforme all'Allegato Dal presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale. Gli alunni maggiorenni dichiareranno autonomamente la volontà a partecipare al Viaggio, conformemente all'Allegato Eal presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, e per essi la Scuola informerà le famiglie mediante comunicazione scritta. ! genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del Viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.

5. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori, nel caso di alunni minorenni, o dell'accettazione, da parte dello stesso alunno della visita o viaggio, se maggiorenne; nell'autorizzazione e nella dichiarazione gli stessi devono dichiarare di sollevare i Docenti e la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili all'incuria dei Docenti accompagnatori; essa deve essere consegnata ai Docenti all'uopo delegati, almeno il giorno prima della data stabilita per l'effettuazione della visita o del viaggio. La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all'inizio dell'a.s., una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà  e in tal caso i genitori dovranno essere messi al corrente, dì volta in volta, circa ia data e la destinazione della visita o del viaggio,

6. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.

7. Gli alunni in situazione di handicap sono autorizzati a partecipare anche senza la eventuale presenza dei docenti di sostegno, se questi ultimi non si sono resi disponibili o ne sono impediti per altri motivi, purché sia assicurata un opportuna assistenza nei casi di accertata gravità. Se richiesta sarà loro assicurata un'adeguata sistemazione alberghiera.

8.Gli alunni sono tenuti a presentare la  propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà all'uopo definita dal Dirigente scolastico, con il relativo versamento della quota.

 

ARTICOLO 7 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DAI VIAGGI: IL DELEGATO

 

  1. Il Dirigente scolastico può nominare un Delegato all'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate.
  2. Il Delegato provvede a:

♦     raccogliere le adesioni degli alunni,

♦     raccogliere le disponibilità degli accompagnatori;

♦     raccogliere le diverse programmazioni dei viaggi;

♦     raccogliere le autorizzazioni dei genitori, per gli alunni minorenni, e le dichiarazioni personali per gli alunni maggiorenni;

♦     coordinare il versamento delle quote e degli eventuali acconti;

♦     raccogliere le relazioni consuntive sui viaggi dei docenti accompagnatori, conformi all'Allegato F al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;

♦     elaborare e raccogliere le apposite cartelline di viaggio per ciascuna classe, conforme all'Allegato G al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;

♦     coordinare qualsiasi altro adempimento che il Dirigente scolastico ritenga necessario e opportuno per l'organizzazione dei viaggi.

 

ARTICOLO 8 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI ACCOMPAGNATORI

 

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti delle classi interessate al Viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del Viaggio.

2. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del Docente, che, come per le normali lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile e dell'art. 61, della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.

4. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline.

5. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di 1 ogni 8 alunni, minimo, e di 1 ogni 15 alunni, massimo. Questo rapporto può essere elevato fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni, previa motivata delibera del Consiglio di Istituto e purché ci sia la relativa disponibilità finanziaria.

6. Se al Viaggio partecipano alunni portatori di handicap i Docenti accompagnatori devono essere integrati da un Docente di sostegno per ogni due alunni portatori di handicap ovvero, se non è in servizio il docente di sostegno, un docente qualificato per ogni due alunni portatori di handicap.

7. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.

8. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, annotando in particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali  responsabili, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'Agenzia interessata è venuta eventualmente meno.

9. Ogni docente può partecipare a più di un Viaggio, ma non può superare un massimo di 7 giorni annui per le iniziative in parola.

10. È consentita la partecipazione degli Assistenti tecnici nel caso in cui il Responsabile del viaggio o ì Docenti accompagnatori lo richiedano e se il Capo di istituto lo riterrà opportuno, sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

11. Di norma ì genitori non possono partecipare ai Viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà richiesto dal Consiglio di classe della classe interessata, i genitori potranno partecipare  senza oneri a carico della Scuola e purché dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni,

12. In casi particolari e su precisa richiesta documentata da parte del Responsabile del Viaggio, è consentita la partecipazione dei Collaboratori scolastici per la vigilanza degli alunni, se il Capo di istituto lo riterrà opportuno, sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

13. E consentita nei Viaggi organizzati dalla Scuola la partecipazione di personale educativo e/o assistenziale (Operatori OSE/OSA), in caso di particolari esigenze. Debitamente motivate.

14. Il Capo di istituto acquisita la disponibilità e la dichiarazione di responsabilità del docente accompagnatore conforme all'Allegato H al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale e assegna al docente accompagnatore gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza, con proprio provvedimento, conforme all'Allegato J a! presente Regolamento dì cui è parte integrante e sostanziale.

15. In via prioritaria, viste le effettive disponibilità dichiarate dai docenti, fungeranno da accompagnatori ì docenti appartenenti alle classi interessate e solo in via secondaria e del tutto eccezionale i docenti di classi diverse.

16. È fatto  divieto  di  partecipazione a terze persone fuori dell'organico del personale della scuola, ad eccezione dei genitori, nel rispetto dei criteri suesposti al comma 11.

17. Gli accompagnatori sono tenuti alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 9: DURATA DEI VIAGGI, DESTINAZIONI E DATE

 

1. I viaggi di istruzione hanno, di norma, una durata così articolata:

  • per le classi Prime giorni 1
  • per le classi Seconde giorni 2;
  • per le classi Terze giorni 3;
  • per le classi Quarte giorni 4
  • per le classi Quinte giorni 5

Nei giorni dì viaggio, se superiori a tre, sono compresi anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente utilizzati. Può essere effettuato un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico.

2.. Non è consentito effettuare viaggi dì istruzione e visite guidate nei trenta giorni antecedenti il termine delle lezioni e in periodi in cui sono previsti o attività istituzionali, quali scrutini, elezioni scolastiche, ecc, o altre manifestazioni di carattere didattico, rientranti nel P.O.F.

3. Gli scambi culturali all'estero e gli stages linguistici, vista la loro specifica finalità, possono avere una durata massima di giorni trenta

4. Particolari  deroghe  alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

5. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte non vincolanti dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai consigli stessi.

6. Le classi Prime, Seconde potranno recarsi solo in località italiane; le classi Terze, Quarte e Quinte potranno recarsi anche in località straniere.

 

ARTICOLO 10 – LE VISITE GUIDATE

Per quanto riguarda tale tipologia specifica, la procedura risulta semplificata, come segue:

-   riguardo al punto 3 del presente Regolamento, ferme restando le prerogative riguardanti gli indirizzi generali e l’individuazione dei criteri organizzativi e didattico .- educativi, di competenza del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, all’inizio dell’anno determina i criteri relativi all’articolazione e della tipologia di dette visite. All’interno di detti criteri può trovare articolazione lo svolgimento di singole attività, che vanno sottoposte all’attenzione del Dirigente scolastico attraverso l’indicazione della tipologia della visita, della meta, dei tempi, delle procedure organizzative e degli accompagnatori, secondo l’allegato modello (Allegato K) al presente Regolamento, indicante anche, in sintesi, gli obiettivi didattici e gli esiti della attività. La proposta deve essere controfirmata oltre che dai docenti accompagnatori anche dal Coordinatore della  classe interessata. Viene autorizzata dal Dirigente scolastico, che ne prende in esame al fattibilità organizzativa anche in riferimento ai criteri determinati dagli organi collegiali, secondo le loro competenze.

-   relativamente ai punti 4 e 5 del presente Regolamento, essi non si applicano alle visite guidate;

-   riguardo al punto 6 sono valide le clausole dei commi 1 – 3 e 5 – 8, con la sostituzione, relativamente al punto 4 degli allegati D) ed E) con il modello semplificato (Allegato L).

 

ARTICOLO 11 - L'ASSICURAZIONE

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

3. Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i Dirigenti scolastici) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sull'aggregazione relativa alle attività integrative e parascolastiche, a finanziamento statale. In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

 

ARTICOLO 12 - L'INDENNITÀ DI MISSIONE

1. L'indennità di missione compete al personale accompagnatore per viaggi distanti almeno 10 chilometri dalla sede di servizio e per una durata di minimo 4 ore.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 395/1988 al personale docente accompagnatore compete il rimborso delle spese di pernottamento in albergo e di due pasti per viaggi di durata superiore a 12 ore; se la durata del viaggio è non inferiore ad 8 ore compete il rimborso di un solo pasto, il rimborso può essere effettuato dall'Istituzione scolastica solo a presentazione, da parte dell'interessato, di regolare fattura o ricevuta fiscale, con i dati identificativi dell'interessato stesso. Il limite di spesa dei pasti è rivalutato annualmente in relazione agli aumenti relativi al costo della vita, sulla base degli indici ISTAT.

3. Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

4.Il Dirigente scolastico è autorizzato al pagamento delle indennità di missione ai docenti accompagnatori, imputando la relativa spesa sull'apposito capitolo di bilancio, nei limiti delle disponibilità.

 

 

Approvato e adottato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2013 (Delibera n. 9/2013-2014)