Regolamento di Istituto

Regolamento Istituto

Tipo di documento

Regolamento

Descrizione

La scuola è luogo di formazione e educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La vita dell’Istituto è ispirata ai valori di democrazia, di libertà di pensiero e di religione, d’espressione, di solidarietà, di partecipazione e del rispetto della persona. Gli alunni, i docenti, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario sono tenuti, quindi, a mantenere rapporti corretti fondati sui suddetti principi, ognuno nei rispettivi ruoli e secondo i propri ambiti. Il seguente Regolamento è stato adottato dai competenti organi dell’Istituto sulla base dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/07, Regolamento MIUR Direzione Generale 31/7/2008) che regolamentano tutto ciò che non é qui esplicitato.

Testo del documento

TITOLO UNO – DIRITTI E DOVERI

Art. 1 DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata e pluralista che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero ed armonioso della personalità, una serena consapevolezza del proprio corpo e un equilibrato rapporto con l’ambiente.

Lo studente ha diritto alla conoscenza delle regole fondamentali della convivenza civile, dell’organizzazione dello Stato, dei diritti e dei doveri dei cittadini, al fine di maturare una propria coscienza etica, nello sviluppo del diritto naturale di ognuno.

Il diritto degli studenti all’apprendimento è garantito dalla Scuola con una costante azione d’orientamento e recupero e con un’attività didattica finalizzata alla trasmissione ed all’elaborazione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità individuali, all’acquisizione di competenze relazionali e professionali, attraverso un efficace metodo di studio e di ricerca. La continuità educativa, in linea con la normativa vigente, è priorità dell’Istituto.

Lo studente ha diritto ad un insegnamento attento e pronto a cogliere le sollecitazioni e gli stimoli offerti dall’evoluzione delle conoscenze.

Lo studente ha diritto alla conoscenza degli obiettivi educativi e didattici degli insegnamenti e dei criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe. Gli alunni diversamente abili sono integrati in una relazione reciproca fra compagni, insegnanti e personale della scuola, nella cura delle loro peculiarità. La scuola garantisce allo studente un’equilibrata e graduale apertura al territorio, soprattutto in relazione alle offerte culturali e lavorative.

 

Art. 2 GARANZIE

La scuola garantisce il diritto di riunione e d’assemblea degli studenti a livello di classe e d’istituto.

I rappresentanti di classe hanno diritto a costituirsi in Comitato studentesco che si riunisce in orario non di lezione, oppure utilizzando le ore d’assemblea d’istituto.

In caso di convocazione del Dirigente Scolastico l’eventuale assenza di un rappresentante può essere colmata da un altro alunno della stessa classe.

All’interno dell’edificio scolastico è consentita, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’affissione o la distribuzione di manifesti o avvisi purché siglati dalle organizzazioni proponenti. Non è invece ammessa la distribuzione in classe d’avvisi di qualunque tipo e la distribuzione di materiale commerciale.

L’Istituto garantisce l'esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative al suo interno, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Tali iniziative sono autorizzate dal D.S. a seguito di presentazione di documentazione programmatica e con la presenza di un docente che abbia preventivamente dichiarato per iscritto la propria disponibilità a svolgere servizio di vigilanza.

 

Art. 3 DIRITTO D’ASSEMBLEA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

 

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI.

Le assemblee studentesche possono essere d’Istituto o di Classe. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese della durata di due ore anche suddivisibili. Esse devono svolgersi in giorni diversi della settimana per non coinvolgere sempre le stesse ore di lezione. La richiesta scritta deve pervenire in Presidenza almeno cinque giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno e con le firme dei richiedenti e degli insegnanti interessati. L’autorizzazione sarà annotata sul registro di classe. Durante lo svolgimento, i docenti hanno il diritto e il dovere di assicurare la vigilanza sull’andamento ordinato dell’assemblea, la quale può essere interrotta se non siano rispettate le suddette condizioni. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese nei limiti delle ore di lezione che può essere articolata per classi; ai sensi nota MIUR n. 4733/A3 del 26/11/2003, l’assemblea deve avere valenze didattico-culturali per poter rientrare nel computo dei giorni di lezione. All’assemblea d’Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali o culturali previa autorizzazione tramite delibera favorevole del Consiglio d’Istituto. Alle assemblee d’Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato, agli insegnanti è fatto obbligo di sorveglianza relativamente al proprio orario di servizio.

 

Art. 4 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente nei locali della scuola muniti del libretto delle comunicazioni, del libretto dei voti, dei libri di testo e di tutte le attrezzature e materiali necessari ed indispensabili per seguire l’attività didattica.

Gli alunni all’inizio d’ogni anno scolastico ricevono in consegna le aule, le strutture e gli arredi ad essi destinati e sono tenuti a riconsegnarli nello stesso stato in cui li hanno ricevuti (salvo normale usura). La scuola, in quanto patrimonio della comunità, va rispettata, per cui ogni danno arrecato deve essere risarcito: esso sarà addebitato a chi lo ha procurato o ai componenti della classe, del piano o del plesso. Anche i danni ad aule comuni, corridoi, scale, servizi, spogliatoi, attrezzature e strumentazioni interne ed esterne all’edificio saranno messe a carico dei responsabili. A fine anno l’Istituto potrà esigere il pagamento dei danni non risarciti da tutte le famiglie mediante versamento su bollettino postale intestato all’istituto. Al fine di favorire tutto ciò il Docente Coordinatore di Classe e i Rappresentanti di classe degli alunni designano altri due alunni della classe responsabili d’aula, i quali hanno il compito di verificare periodicamente lo stato delle aule e delle attrezzature e riferirne al Docente.

E’ obbligatoria la frequenza alle lezioni e la partecipazione a tutte le attività didattiche integrative organizzate nel contesto del lavoro scolastico.

Durante le lezioni a nessuno è permesso di allontanarsi dall’aula. Il docente può consentire l’uscita di un solo alunno per volta allo scopo di evitare assembramento nei corridoi o nei bagni. Gli studenti con esonero dalle lezioni di Educazione Fisica devono per legge essere presenti comunque in palestra.

Gli studenti hanno inoltre il dovere di partecipare attivamente ed in modo collaborativo alle prove periodiche d’evacuazione.

L’istituto non è responsabile della sorveglianza in ambiente scolastico di oggetti o somme di denaro.

E’ vietato portare negli ambienti scolastici oggetti pericolosi per la propria e altrui sicurezza.

 

TITOLO DUE - NORME DI COMPORTAMENTO

 

La scuola è responsabile degli allievi solo durante le ore di lezione e nell’ambito delle attività programmate. Declina pertanto ogni responsabilità al di fuori dei suddetti periodi.

 

Art. 5 INGRESSO A SCUOLA

L'ingresso a scuola deve avvenire nei dieci minuti che seguono il suono della prima campana (ore 7.50), in maniera ordinata e sollecita, in modo da essere presenti in aula al suono della seconda campana (ore 8.00). Dopo le ore 8.00 non si può accedere ai piani delle classi. L’uscita avviene al termine dell’ultima ora di lezione.

Gli studenti che giungono a scuola in ritardo per la prima ora di lezione devono essere giustificati dal familiare che abbia avuto titolo a depositare la firma all’atto dell’iscrizione, tramite apposita comunicazione sul libretto o sull’ apposito modulo e presentato ai delegati del Dirigente Scolastici, unici delegati a tale ufficio. Sarà cura dei docenti trascrivere l’ammissione sul registro di classe (che deve rimanere in classe), dopo la vidimazione dei collaboratori o dei responsabili della succursale. Qualora la richiesta sia effettuata sull’apposito modulo sarà cura delle famiglie trascrivere il permesso sul libretto delle giustificazioni.

Ingressi posticipati oltre la prima ora di Lezione sono autorizzati dalla Presidenza per specifiche necessità o impedimenti, comprovati da documentazione. Non si può entrare oltre la fine della seconda ora. Tutte le operazioni relative all’ingresso fuori orario devono avvenire tra i cinque minuti precedenti e i cinque successivi al cambio dell’ora.

Per comprovate necessità legate agli orari dei mezzi di trasporto pubblici, agli alunni residenti fuori comune o in zone particolarmente difficili da raggiungere con i mezzi pubblici può essere concesso un permesso di entrata in ritardo o uscita in anticipo limitatamente ad un mas­simo di dieci minuti. Tale permesso, rilasciato dalla Presidenza su richiesta scritta, motivata e debi­tamente documentata dalla famiglia dell’alunno, ha validità per l’intero anno scolastico. In casi ec­cezionali la Presidenza, previo colloquio con i familiari dell’alunno, può derogare dal limite massi­mo di dieci minuti sopra indicato.

Ingressi posticipati o uscite anticipate delle classi rispetto all’orario delle lezioni possono esse­re stabiliti dalla Presidenza in particolari circostanze (condizioni meteorologiche, scioperi dei mezzi di trasporto pubblici..), previa informazione alle famiglie degli alunni.

 

 

Art. 6 PERMESSI D'USCITA ANTICIPATA

Uscite anticipate sono autorizzate dalla Presidenza solo se richieste sul libretto delle giustificazioni, (per i minorenni da un genitore che abbia depositato la firma ) il giorno precedente o al massimo alle ore 8.00 del giorno stesso. Anche se il permesso è stato concesso il giorno precedente i minorenni  potranno lasciare la scuola solo se  accompagnati da un genitore o da una persona maggiorenne precedentemente da questi delegata per iscritto e munita di un documento di riconoscimento valido. In caso di malessere repentino, la Presidenza contatta la famiglia e se necessario il soccorso medico. Anche gli alunni maggiorenni in caso di malore, a tutela della loro sicurezza, devono lasciare la scuola accompagnati.

Non sono concessi più di quattro permessi tra entrate ed uscite anticipate per quadrimestre (se in vigore i quadrimestri)

Non sono concessi più di tre permessi nel primo periodo di valutazione e cinque tra entrate ed uscite anticipate nel secondo periodo (se in vigore trimestre e pentamestre)

Superare il numero di concessioni sarà considerata grave mancanza e influirà sul voto di condotta.

 

 

Art. 7 ASSENZE

L’assenza dalle lezioni può essere giustificata solo per motivi di salute o di famiglia. Il docente a cui viene presentata la richiesta di giustificazione, debitamente stilata sul libretto delle comunica­zioni scuola — famiglia da chi ha depositato la firma, è delegato a riammettere l’alunno in classe.

L’alunno che rientra a scuola senza regolare giustificazione è inadempiente sul piano disciplina­re. In tal caso viene ammesso a scuola con riserva, purché l’assenza non sia stata superiore ai cinque giorni, e dovrà presentare la giustificazione il giorno seguente.

La giustificazione delle assenze di durata superiore ai cinque giorni (festivi compresi) deve essere accompagnata da certificato medico che dichiari l’alunno esente da malattie infettive ed in grado di riprendere la frequenza. In mancanza di tale certificato, l’alunno non può essere ammesso in classe ed il caso de­ve essere segnalato alla Presidenza. Se un’assenza superiore ai cinque giorni è prevista dalle famiglie per altre cause è possibile presentare una dichiarazione preventiva dei giorni di assenza previsti, se la durata dell’assenza rispetterà la previsione; lo studente è esentato dalla presentazione del certificato medico.

Le giustificazioni n. 5 — 10 — 15 — 20 del libretto devono essere giustificate personalmente da un genitore, in sede presso i collaboratori, in succursale presso i delegati del DS. Per i maggiorenni è sufficiente una dichiarazione scritta dei genitori che attesti che sono al corrente del numero delle assenze.

 

Art. 8 LEZIONI E INTERVALLO RICREATIVO

Gli intervalli sono due e durano rispettivamente dieci e cinque minuti, il primo si svolge dalle 10.55 alle 11.05, il secondo dalle 13.00 alle 13.05. Rappresenta una necessaria pausa delle lezioni, durante la quale gli alunni possono accedere liberamente solamente ai servizi in cui è ubicata la loro classe o aula speciale ed alle macchine per la distribuzione automatica di vivande e bibite. Gli alunni sono tenuti a consumare bibite e vivande in prossimità della macchina distributrice e ad utilizzare gli appositi contenitori di rifiuti, al fine di evitare di abbandonare in terra involucri e bicchieri o di rovesciare il contenuto di questi ultimi per le scale.

Durante l’intervallo gli alunni possono utilizzare il telefono pubblico situato all'ingresso della scuola per brevi ed urgenti comunicazioni alla famiglia: potendosi prevedere momenti di affollamento all’apparecchio, gli alunni sono tenuti ad utilizzarlo solo in caso di reale necessità.

L'intervallo si svolge sia all'interno della scuola, sia nel cortile antistante, dal quale però gli alunni non possono uscire.

In ogni piano dell’edificio e nel cortile, durante l’intervallo, la sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici. A docenti e collaboratori scolastici gli alunni devono rivolgersi in caso di necessità: gli stessi docenti sono tenuti a rilevare e sanzionare eventuali infrazioni al presente articolo.

 

Art. 9 FINE DELL'ORA E CAMBIO DEL DOCENTE

Alla fine dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva, gli alunni devono rimanere in aula e tenere un comportamento di civile correttezza. Le classi che escono da un'aula, a conclusione delle attività didattiche, devono lasciare l'ambiente in ordine, anche per quanto riguarda l'arredo scolastico (banchi e sedie in particolare).

 

Art. 10 REGISTRO DI CLASSE

Durante le attività didattiche tutti gli alunni sono responsabili dei Registri di classe. In caso di scomparsa di un Registro di Classe (documento ufficiale) la legge prevede che la Scuola ne riferisca all’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza attivando anche i conseguenti provvedimenti disciplinari. Durante il trasferimento in palestra e nei laboratori i registri di classe sono in carico di responsabilità agli alunni Rappresentanti di Classe.

 

Art. 11 RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO

Ogni studente ha l'obbligo di comportarsi in modo corretto, deve seguire le indicazioni fornite dal personale docente e non docente, rispettare i divieti indicati dai cartelli presenti negli ambienti scolastici e non provocare danni di alcun tipo. Eventuali danni arrecati agli arredi ed alle attrezzature devono essere segnalati con tempestività sul registro di classe dai docenti e devono essere risarciti da chi li ha provocati; qualora non sia possibile individuare i responsabili, i danni saranno addebitati alla classe o alle classi che hanno usufruito dell'aula o del laboratorio.

 

Art. 12 USO DI MACCHINARI E SUSSIDI

Vengono considerati sussidi della didattica la Palestra, la Biblioteca, le Aule speciali (laboratorio di Informatica laboratorio di lingue, laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, aula di musica, aula magna).

L’utilizzazione di questi spazi e delle attrezzature in essi ospitate è finalizzata a specifici ambiti di attività didattica: gli allievi vi accedono perciò esclusivamente accompagnati dal Docente della materia. I regolamenti specifici delle Aule speciali e della Biblioteca (allegati) disciplinano il comportamento degli allievi che le utilizzano, le forme di attività, l’uso dei materiali e degli strumenti e rappresentano perciò il necessario completamento del presente Regolamento.

L'uso delle macchine fotocopiatrici non è consentito agli alunni.

 

Art. 13 SPAZI CIRCOSTANTI LA SCUOLA

Agli studenti è fatto divieto di parcheggiare i propri mezzi all’interno della cancellata. All’ingresso, all’uscita e durante la ricreazione gli alunni non possono accedere agli spazi retrostanti l’edificio scolastico.

 

 

Art. 14 DIVIETO DI FUMARE

In riferimento alla circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute: indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 legge 16/1/2003, n.3 sulla tutela della salute dei non fumatori, si ricorda che è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola e,  come è richiamato dalla nota del Provveditorato agli Studi di Genova del 2 febbraio 1999: “... .si ribadisce il dovere di osser­vare e di far osservare il divieto di fumare non solo nelle aule ed in tutti i locali scolastici in cui si svolgano lezioni, incontri, riunioni ed in altri ambienti che siano comunque frequentati da studenti, docenti, personale A.T. A., genitori ed estranei che abbiano rapporti con la Scuola, ma anche negli spazi circostanti, poiché. essendo luoghi dì passaggio, il fumo verrebbe respirato dalle persone che vi transitassero, ed inoltre, essendo una sostanza aeriforme, si diffonderebbe nei suddetti ambienti”.

Il personale scolastico che sorprende un alunno a fumare nei locali della scuola ha l’obbligo di segnalare immediatamente il fatto al docente in quel momento responsabile; il docente apporrà una nota disciplinare sul registro di classe e, successivamente il personale designato provvederà a notificare la sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente. Per gli alunni minorenni saranno i genitori a ritirare personalmente la notifica il giorno successivo alla contestazione del fatto.

 

Art. 15 DIVIETO D’USO DEL TELEFONO CELLULARE

E’ proibito l'uso del telefono cellulare da parte di tutti (studenti e docenti) durante le ore di lezione, come previsto dalla C.M. 362/98 e nota ministeriale prot.30/dip/segr. Del 15/03/2007.

 

Art. 16 DIVIETO DI USO DELLE SCALE ANTINCENDIO

In ottemperanza al D.Lgs.626/94, è proibito l’utilizzo delle scale antincendio come via d’uscita ordinaria e come area di sosta nei cambi d’ora e negli intervalli. Chiunque infrange questo divieto è passibile di sanzione disciplinare ed eventuale multa da parte delle Autorità competenti.

 

TITOLO TRE - NORME DISCIPLINARI

 

A. NORME GENERALI

L’attività di insegnamento - apprendimento rappresenta il fine istituzionale della scuola: a tale attività pertanto è rivolto l’impegno di tutti gli operatori scolastici. Gli alunni, debitamente informati sugli obiettivi di formazione previsti dal POF, sono tenuti a partecipare con assiduità e responsabilità alle lezioni a collaborare con il Capo d’Istituto, i docenti, il personale di segreteria e ausiliario alla migliore riuscita delle attività educative, a tenere un comportamento rispettoso e decoroso nel linguaggio e nell’abbigliamento in classe e negli spazi comuni della scuola.

I1 comportamento degli allievi dovrà, in particolare, essere tale da non arrecare disturbo all’attività del docente e dei compagni: perciò non è consentito, di norma, uscire dall’aula durante le lezioni nè al cambio d’ora, se non con specifica autorizzazione del docente, per motivate esigenze personali o in caso di malessere o indisposizione. In tale eventualità, comunque, non è consentita all’alunno la permanenza fuori dall’aula o in infermeria da solo; l’insegnante di classe provvederà ad affidarlo al personale ausiliario e, se necessario.

Lo svolgimento dei compiti assegnati come lavoro individuale a casa e lo studio delle lezioni rappresentano la concreta manifestazione della partecipazione responsabile dell’alunno all’attività didattica: la reiterata negligenza in questo ambito si configura perciò mancanza disciplinare.

Lo svolgimento di viaggi d’istruzione o visite guidate è parte integrante della programmazione didattica e rappresenta una particolare modalità di realizzazione dell’attività didattica: agli alunni vengono anche in questo caso richiesti una partecipazione responsabile cd un comportamento corretto sui mezzi di trasporto e nei luoghi meta dell’uscita.

Tra le varie componenti della scuola vi deve essere reciproco rispetto nella diversità dei ruoli. Gli studenti rispondono del loro comportamento oltre che agli insegnanti e al Dirigente Scolastico, anche al personale non docente il quale ha il diritto/dovere di richiamarli al rispetto delle regole e di segnalare verbalmente o per iscritto, eventuali mancanze disciplinari. Ogni operatore scolastico può richiamare uno studente il cui comportamento sia inadeguato.

 

 

B. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari, sempre adeguatamente motivate, hanno finalità educativa e carattere temporaneo; sono proporzionate all’infrazione e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino ed al mantenimento dei corretti rapporti all’interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Sono da ritenersi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

a) Comportamenti scorretti nei confronti degli altri e della comunità scolastica in genere.

b) Mancanze verso i doveri scolastici.

c) Danneggiamenti a strutture ve attrezzature.

d) Mancata osservanza delle norme di sicurezza

Secondo la gravità della mancanza, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. Richiamo verbale

2. Comunicazione scritta alla famiglia

3. Compito da svolgere a casa

4. Richiamo scritto sul Registro di classe

5. Ammonizione del Dirigente Scolastico

6. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.

8. Risarcimento dei danni provocati

9. Restituzione di quanto sottratto

10.  Sanzioni amministrative

11.  Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi

La sospensione dalle lezioni potrà essere disposta nel caso di un unico comportamento grave o nel caso di ripetute violazioni documentate da note disciplinari e sarà deliberata dal Consiglio di Classe interessato o, in caso di sospensione superiore ai 15 giorni dal Consiglio d’Istituto. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

 

C. IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L’Organo di Garanzia è così composto: un Genitore, un Docente e un Alunno eletti all’interno del Consiglio d’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. L’Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Presidente che, dopo aver acquisito tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’accaduto, invita lo studente a presentarsi davanti all’Organo di Garanzia per esporre il proprio parere sull’accaduto e presentare eventuali testimonianze. L’Organo di Garanzia, che deve essere perfetto e che, in caso di incompatibilità, sostituisce i suoi membri, può confermare, revocare o ridurre la sanzione oppure deliberare la commutazione della stessa con attività a favore della Comunità Scolastica. Qualsiasi decisione presa sarà comunicata in forma scritta allo Studente e allegata agli atti del procedimento stesso. L’Organo di Garanzia inoltre decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne faccia richiesta, sui conflitti che possono sorgere all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento.  

 

 

D. PATTO DI CORRESPONSABILITA’

La sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità da parte delle famiglie è prevista dalle norme vigenti: qualora le famiglie rifiutino di firmare il suddetto documento, la Scuola si riserva la possibilità di escludere lo studente da attività extrascolastiche e, in caso di eventuali mancanze nell’adempimento dei doveri scolastici, potrà valutarne l’aggravante della mancanza di collaborazione da parte della famiglia.