Regolamento Consiglio di Istituto

Consiglio Istituto

Tipo di documento

Regolamento

Descrizione

Il documento disciplina e organizza le attività e le funzioni del Consiglio d'Istituto.

Testo del documento


ART. 1. Finalità del Regolamento

Il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale Sandro Pertini di Genova, istituito secondo i dettami normativi previsti dagli artt. 8 – 10 del D.Lgs. 297/1994, allo scopo di dettare precise norme a salvaguardia dell’ordine e della vita democratica di questo organo collegiale adotta il presente Regolamento interno, che disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute. Se nel corso dei lavori si presentassero situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimandata in primis alle disposizioni della C.M. 16 Aprile 1975 n. 105 e, secondariamente, è rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto.

 

ART. 2. Componenti il Consiglio d’Istituto

a)      Consiglieri – Il numero dei Consiglieri è disciplinato dall’art. 8 c. 1 – 4 del D. Lgs. 297/1994.

I consiglieri eleggono, nella prima seduta del Consiglio d’Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva. I membri del Consiglio hanno diritto – dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata inviata alla Segreteria didattica dell’istituto. I membri del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d’Istituto nelle assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

b)              Presidente - Il Presidente del Consiglio d’Istituto è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto o per acclamazione. Nel primo caso, risulta eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all’ordine del giorno come indicato al successivo articolo 13, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal segretario.

c)      Vicepresidente - Il Vicepresidente è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con procedura analoga a quella del presidente, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

d)      Commissioni - Il Consiglio ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 297/1994 può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia.

 

ART. 3. Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire la piena realizzazione dei sui compiti ed il regolare svolgimento dei lavori. Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al Regolamento.

 

ART. 4. Prerogative del Presidente

Il Presidente del Consiglio d’Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

 

ART. 5. Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all’articolo 6 del presente Regolamento.

 

ART. 6. Verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un verbale che deve contenere l’oggetto della discussione per ogni punto all’Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l’esito delle votazioni ed approvazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva. Per la stesura del verbale si propone il seguente ordine:

−      Data e ora della seduta,

−      Ordine del giorno,

−      Nomi di eventuali assenti,

−      Eventuali mozioni sui vari punti all’o.d.g. verbalizzate nell’esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione,

−      Esito delle votazioni con l’indicazione di unanimità o maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio, estratte dal Verbale devono depositarsi presso l’Albo dell’Istituto entro l’ottavo giorno dallo svolgimento della seduta e devono rimanere pubblicati all’Albo stesso per i dieci giorni successivi.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell’istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione immediata all’Albo e ne attestano in calce ad essa la data iniziale di pubblicazione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. Sono vietate le riproduzioni video e audio ad eccezione di quelle debitamente autorizzate dal Consiglio d’Istituto.

 

ART. 7 Deposito rettifiche e disposizioni

Il verbale viene riletto ed approvato al termine di ogni seduta. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche. Ultimata la lettura delle parti richieste, se non vi sono osservazioni, il verbale viene sottoposto, con votazione, all’approvazione. Qualora un componente formuli la rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, indica esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti.

 

ART. 8. Giunta Esecutiva

a) Composizione e convocazione - Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva secondo quanto disposto dalla normativa (D. Lgs. 297/1994 art. 8, c. 7 – 8). La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente collaboratore con funzioni vicarie. La convocazione deve portare l’indicazione dell’o.d.g.. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta di norma, entro il termine previsto dall’art. 13. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d’Istituto

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli, in carica.

b) Compiti della Giunta - La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto.

c)  Esecuzione delle delibere - Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio d’Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

 

ART. 9 Durata in carica

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti, se possibile, dai primi dei non eletti delle rispettive liste.

 

ART.10.  Programma Annuale e Conto Consuntivo

La Giunta entro il 31 ottobre propone al Consiglio di Istituto il Programma Annuale il quale provvederà all’approvazione entro il 15 dicembre. (art. 2 comma 3 D.I. 44/2001) fatta salva la possibilità di esercizio provvisorio, nei termini previsti dall’art. 8 del D.I. citato

Copia di detto programma deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione. Il Conto Consuntivo, previa approvazione dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto entro il 30 Aprile ( art. 18-comma 5 D.I.44/2001).

 

ART. 11 Competenze

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:

a)  Adozione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, formulato dal Collegio dei Docenti, e definizione delle linee guida per la sua formulazione;

b) Adozione del Regolamento interno dell’Istituto e del Regolamento di disciplina;

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d)   Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione;

e)   Promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;

f)   Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g)  Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto, altresì , indica i criteri generali relativi:

a)   Alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;

b) Al coordinamento organizzativo dei Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe.

Il Consiglio di Istituto può inoltre:

a)esprimere parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto;

b) esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico – didattica che richiedono l’utilizzo straordinario di risorse dell’Amministrazione Scolastica;

c) proporre al M.I.U.R. progetti di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture.

 

ART. 12. Attribuzioni Amministrativo – Contabili

Il Consiglio d’Istituto, secondo il regolamento contabile D. M. 44/2001, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine:

a)alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;

c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d)  ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e)all’adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1 del D. M. 44/2001;

i)  all’acquisto di immobili.

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a)contratti di sponsorizzazione;

b) contratti di locazione di immobili;

c)  utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

f) acquisto ed alienazione di titoli di stato;

g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

h) partecipazione a progetti internazionali.

 

ART. 13. Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni due mesi in seduta ordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d’Istituto può essere convocato in forma straordinaria. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l’orario e l’ordine del giorno. E’ facoltà del Presidente, sentita la Giunta, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria deve essere portata a conoscenza, a cura dell’ufficio di segreteria, per iscritto almeno 5 giorni prima con l’indicazione del giorno, ora e o.d.g.. Copia della convocazione è affissa all’albo della scuola. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta non meno di 3 giorni prima della seduta.

 

ART. 14. Pubblicità delle sedute del Consiglio

E’ ammessa la presenza del pubblico (docenti, collaboratori scolastici, esperti e genitori) nell’aula dove avviene la riunione del Consiglio.

Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto alla parola o a qualunque tipo di intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il

presidente ha facoltà di:

−      invitare il pubblico al silenzio,

−      invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula,

−      sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all’interno del Consiglio è fatto divieto di qualsiasi tipo di duplicazione di quanto detto in tali sedute essendo redatto apposito verbale come predetto all’articolo 6 del presente regolamento.

 

ART. 15. Discussione e votazione

Tutti i membri del Consiglio d’Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all’o.d.g.. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l’ordine di iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell’argomento e non deve comunque superare i cinque minuti. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all’argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al Regolamento. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un consigliere.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (D. Lgs. 297/94,  art 37, c 3). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi

 

ART. 16 Validità delle sedute

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

 

ART. 17 Approvazione e modifica

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del ________. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

 

ART. 18 Diritti dei Consiglieri

Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute per il tempo strettamente necessario a chiarire l’argomento (comunque non oltre dieci minuti). Hanno accesso agli atti di segreteria e amministrazione per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio stesso.

 

ART. 19 Decadenza dell’incarico

Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all’interessato entro 5 giorni dalla richiesta.

L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente, tramite gli uffici di Segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.

 

ART. 20 Dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri

Ogni Consigliere può rinunciare all’incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. A chi cessa l’incarico si sostituisce il primo tra gli aventi diritto non eletto.