Regolamento Laboratorio di chimica

Per tutti i DOCENTI che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio:

  1. Gli insegnanti cureranno che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza del presente regolamento all’inizio dell’anno scolastico, che ne osservino le norme, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute.
  2. Gli insegnanti di fisica e di laboratorio sono tenuti al controllo dell’uso corretto dell’aula. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l’uso che tutto risulti in ordine e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in essa contenute. Ogni danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato al docente responsabile per gli interventi del caso.
  3. Gli insegnanti devono fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.
  4. La  prima  volta  che  deve  essere  eseguita  un’esperienza o un’attività  pericolosa,  gli insegnanti devono spiegare agli studenti la procedura da utilizzare.
  5. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano acquisti annuale gli insegnanti segnaleranno al responsabile del laboratorio il materiale e le attrezzature di cui avranno bisogno.
  6. Gli insegnanti hanno la responsabilità dell’uso del computer del laboratorio. Gli allievi possono accedervi previa autorizzazione del docente.
  7. Non è consentito  alterare in qualsiasi modo il software installato nel disco rigido del computer in dotazione dell’aula, così come inserire nuovi prodotti senza preventivo accordo con l’insegnante responsabile del laboratorio.
  8. Non è consentito l’uso di prodotti software che   non siano stati regolarmente acquistati dalla scuola e per i quali non sia stata rilasciata licenza d’uso. E’ consentito l’uso di software prodotto dagli insegnanti o di altri prodotti non acquistati perché non  in vendita,  purché  sia  stata  rilasciata  autorizzazione  d’uso  dal  produttore o da  chi  lo rappresenta.
  9. Non è consentito l’uso delle attrezzature dell’aula per la  riproduzione di materiale coperto  da  copyright.  Chiunque  venisse  a  conoscenza  di  tali  operazioni è tenuto  a darne comunicazione al docente responsabile del laboratorio e al Dirigente Scolastico.

 

Per gli STUDENTI che accedono al laboratorio:

  1. Gli allievi non possono accedere al locale né permanervi o utilizzarne le attrezzature se non accompagnati dall’insegnante di Fisica e/o dal tecnico di laboratorio e, prima dell’inizio della lezione, attenderanno l’arrivo dell’insegnante e/o del tecnico fuori di esso.
  2. Gli allievi, prima di entrare nel laboratorio, devono riporre i propri effetti personali (zainetti e giacche) nella loro aula e portarsi appresso solo il materiale necessario per le attività svolte nel laboratorio stesso. Le classi che dovessero avere lezione nell’ora successiva all’intervallo, potranno, previo accordo con gli insegnanti, riporre nel locale i loro effetti personali, ma non stazionarvi, né  consumarvi cibi e/o bevande.
  3. Nel caso di rilevazione di un danno saranno ritenuti responsabili gli allievi dell’ultima classe che ha utilizzato l’aula.
  4. Il materiale occorrente per l’esecuzione delle esperienze di laboratorio sarà distribuito agli allievi di volta in volta.
  5. E’ vietato l’accesso diretto degli allievi agli armadi o ai banconi che contengono materiali o attrezzature se non autorizzato dagli insegnanti. Gli allievi alla fine dell’esperienza dovranno lasciare il materiale in ordine sopra il banco per permettere al tecnico di riporlo negli appositi armadi.
  6. Gli allievi non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo, attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante.
  7. Prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente o dell’aiutante tecnico nelle immediate vicinanze.
  8. Non è consentito l’uso dell’aula per lo svolgimento di assemblee di classe o attività analoghe non attinenti all’uso tecnico-didattico del laboratorio.
  9. Per  quanto  riguarda  gli  obblighi,  le  responsabilità,  le  competenze  e  le  mansioni  in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei laboratori, si riporta la seguente tabella (desunta dai DD.Lgs. 626/94 e 242/96).

 

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO; OBBLIGHI, RESPONSABILITA’, COMPETENZE E MANSIONI IN  AMBITO SCOLASTICO; LABORATORI

 

FIGURA SCOLASTICA

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (*)

OBBLIGHI, RESPONSABILITA’; COMPETENZE E MANSIONI

 

Dirigente Scolastico (D.S.) e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Datore di lavoro e Responsabile del S.P.P.

1. Comunicare  all’Amministrazione  da  cui  dipende  l’Istituto  la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei laboratori, pianificandone tipologia e modalità;

2.   Conoscere i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in  base  alle  attività  che  vi  vengono  svolte,  alle  materie  insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati;

3.  Provvedere affinché ogni dipendente che opera nei laboratori riceva un’adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

4. Provvedere affinché i laboratori siano dotati, ove necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale;

Responsabile  di Reparto

Dirigente

1. Custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme ai collaboratori tecnici;

2. Segnalare eventuali anomalie all’interno dei laboratori;

3. Predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio;

Insegnanti Teorici e I.T.P.

Preposti

1. Addestrare gli allievi all’uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;

2. Sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;

3. Promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;

4.  Informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;

Studenti

Lavoratori dipendenti

1.  Rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività pratiche;

2.  Usare  con  la  necessaria  cura  i  dispositivi  di  sicurezza  di  cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali;

3.  Segnalare  immediatamente  agli  insegnanti o ai  collaboratori tecnici l’eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo;

4.  Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature;

5.   Evitare l’esecuzione di manovre pericolose;

Personale A.T.A.

 

1.   Pulire i laboratori e i posti di lavoro (personale ausiliario);

2.  Fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni (collaboratori tecnici);

3. Effettuare la conduzione, l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici);

Altre figure

 

1.  Programmare le attività di manutenzione con i collaboratori tecnici e i responsabili di reparto (Ufficio Tecnico);

2. Visitare i laboratori per verificare l’eventuale necessità di interventi (Responsabile del S.P.P.);

3. Tenere i rapporti con l’Amministrazione da cui dipende l’Istituto per la sicurezza delle strutture e degli impianti (Ufficio Tecnico);

4. Fornire indicazioni al D.S. sulle persone cui affidare la responsabilità  della  conduzione  dei  laboratori  (Rappresentante  della Dirigenza per la Sicurezza – R.D.S.);

5. Progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di reparto ed i docenti teorici e tecnico-pratici (Rappresentante della Dirigenza per la Sicurezza – R.D.S.);

6.   Raccogliere dai docenti, dal personale A.T.A. (in particolare dai collaboratori  tecnici)  e  dagli  studenti  eventuali  informazioni, suggerimenti o segnalazioni  riguardanti  l’igiene  e  la  sicurezza dei laboratori (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.).

 

*) In riferimento all’interpretazione corrente e maggiormente accreditata dei DD.Lgs 626/94 e 242/96.