Criteri per lo svolgimento degli scrutini

Allegato 2 al Verbale n. 1 Collegio dei docenti 12.09.2023

 CRITERI SVOLGIMENTO SCRUTINI

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe, determina i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi (al termine del primo periodo) e finali.

1. I Docenti sottopongono al Consiglio di Classe in seduta collegiale, per ogni alunno, una proposta di voto che tenga conto dei seguenti parametri:

a. preparazione complessiva raggiunta in base ad un congruo numero di valutazioni delle prove scritte, orali e pratiche del periodo, tenendo conto che il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;

b. livello delle competenze secondo le diverse rubriche elaborate per le singole discipline capacità cognitive (capacità di conoscere, di comprendere, di applicare, di analizzare, di sintetizzare, di rielaborare);

c. progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di inizio anno;

d. comportamento, partecipazione alle attività didattiche, impegno e continuità nello studio, interesse, rispetto e puntualità nelle consegne;

e. frequenza alle lezioni;

f. autonomia nell’organizzazione dello studio;

g. [per gli scrutini finali] valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio ed esito delle verifiche relative ad eventuali interventi di recupero-sostegno.

I parametri sopra elencati potranno modificare la proposta di voto, risultante da tutte le valutazioni formative e sommative riportate sul registro elettronico, che non necessariamente coincidono con la media aritmetica.

2. Il Consiglio di Classe, sulla base del quadro delineato dalle proposte del punto 1, individua gli studenti che, avendo raggiunto una preparazione complessiva sufficiente in ciascuna materia e un voto sufficiente in condotta, risultano ammessi, poiché in possesso dei requisiti idonei al proseguimento degli studi, nella classe successiva.

3. Il Consiglio di Classe, negli scrutini al termine dell’anno scolastico, si esprime collegialmente sulla sospensione del giudizio finale per quegli studenti che, non avendo raggiunto un livello sufficiente nella preparazione complessiva, presentino insufficienze in una o più materie.

Per ogni studente si considerano:

a. la possibilità di proseguire proficuamente gli studi nella classe successiva, valutando anche le capacità e le attitudini dello studente ad organizzare lo studio in maniera autonoma, coerentemente con le linee di programmazione dei docenti;

b. la possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante il solo studio autonomo, o anche con la frequenza di appositi interventi di recupero.

4. Per gli studenti che presentano insufficienze, l’insufficienza grave in una o più discipline (voto inferiore o uguale a quattro) o diffuse insufficienze anche non gravi può comportare la non ammissione alla classe successiva.

5. La non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio è rimessa alla decisione del Consiglio di classe in base agli elementi di valutazione emersi e del conseguente quadro generale complessivo. Nei casi in cui non si pervenga, attraverso la discussione, all’unanimità della decisione, si procede a votazione per la sospensione del giudizio o la non ammissione, secondo le modalità di legge.

Successivamente, in caso di sospensione del giudizio, si delibererà in quali discipline sia necessario operare una verifica, nei tempi stabiliti dall’O.M. 92/2007 secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

6) Il Consiglio di Classe procederà collegialmente all’attribuzione del voto di condotta agli studenti ammessi, su proposta del docente coordinatore.

In sede di sedute del Consiglio di Classe dedicate allo scrutinio, si verbalizzano le delibere con le motivazioni e si predispongono le comunicazioni alle famiglie per gli studenti non ammessi alla classe successiva, indicando le valutazioni negative che hanno portato alla non ammissione.

Analoga operazione è svolta per gli studenti con sospensione del giudizio, indicando anche il voto proposto dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. A tale comunicazione saranno allegati:

- indicazioni del docente sulle carenze specifiche dello studente;
- gli interventi didattici di recupero dei debiti formativi attivati dalla scuola;
- le modalità e i tempi delle relative verifiche finali.

7) Integrazione dello scrutinio finale: criteri per il giudizio finale degli studenti con sospensione di giudizio

Il Consiglio di classe, alla luce delle ulteriori verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, esprimendosi su una valutazione complessiva dello studente che, in caso positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva e l’attribuzione dei voti riportati in tutte le discipline. Saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno avuto esito positivo nella o nelle verifiche e quelli che, pur non avendo conseguito la piena sufficienza nella o nelle verifiche finali, abbiano mostrato sensibile miglioramento rispetto alla situazione precedente. In caso di esito negativo si procede all’attribuzione dei voti riportati in tutte le materie e l’esito sarà pubblicato con la sola indicazione “non ammesso”.

8) I criteri precedentemente descritti si applicano per gli alunni di tutte le classi nel corrente anno scolastico.

Approvati dal Collegio dei docenti in data 11.09.2023 (Delibera n. 06/2023-2024)